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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Provvedimenti urgenti per il processo civile.

note: Entrata in vigore: 1/1/1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1 che entra in vigore il 16/12/1990.
Successivamente la L. 21 novembre 1991, n. 374 ha differito l'entrata in vigore all'1/1/1993.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1995)
Testo in vigore dal:  1-1-1992

Art. 34

(Provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria in appello)
1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'imputazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".