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LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2008)
Testo in vigore dal:  26-10-1990

Art. 5

Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio
1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:
a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.