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LEGGE 7 agosto 1990, n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

note: Entrata in vigore della legge: 11-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  11-9-1990

Art. 10

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.
2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo la parola: "teletrasmissione" sono aggiunte le seguenti: "e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora".
3. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta la seguente lettera:
"n) un rappresentante degli editori radiofonici".
Note all'art. 10:
- Per gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della citata legge n. 416/1981 e successive modificazioni, vedi precedente nota all'art. 5.
- Il testo degli articoli 5 e 6 della citata legge n. 67/1987 è il seguente:
"Art. 5 (Pubblicità di amministrazioni pubbliche). - 1.
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.
3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e dalla loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati.
7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con l'illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la multa da lire un milione a 10 milioni".
"Art. 6 (Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici). - 1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'art. 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.
2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.
3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata".
- Per l'art. 20 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 4.
- Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.
- Per l'art. 30 della citata legge n. 416/1981 vedi precedente nota all'art. 5.