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LEGGE 7 agosto 1990, n. 245

Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990.

note: Entrata in vigore della legge: 5/9/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1998)
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Testo in vigore dal:  5-9-1990

Art. 14

Fondo di incentivazione per il personale
in servizio presso il Ministero
1. Al fine di incentivare le attività di promozione, programmazione e coordinamento in campo nazionale ed internazionale delle iniziative concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e l'istruzione universitaria e per la migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno finanziario 1990, un fondo pari a lire 3.630 milioni per l'attribuzione al personale in servizio presso il Ministero stesso di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.
2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.
3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.
4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero.
5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.
6. Le spese derivanti dal presente articolo sono comprese fra quelle di parte corrente di cui all'articolo 17, comma 1.
Nota all'art. 14:
- La legge n. 93/1983 reca: "Legge quadro sul pubblico impiego".