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LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
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Testo in vigore dal:  8-9-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

(Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)
1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16. (5)
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto 8con l'art. 5, comma 1-bis) che " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali."