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LEGGE 30 luglio 1990, n. 221

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

note: Entrata in vigore della legge: 22/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  22-8-1990

Art. 9

Norme per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.
2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.
5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.
Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - (Art. 3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955; articolo 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n. 760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952). Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
(Articolo 3, comma secondo, legge n. 646/1950; articolo 8, legge n. 634/1957). Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.
(Articolo unico, legge n. 2523/1952; articolo 1, comma secondo, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".
- Per il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 41/1989, come modificato dall'art. 3 della presente legge, v. nelle note all'art. 3 della legge qui pubblicata.