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LEGGE 9 luglio 1990, n. 187

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.

note: Entrata in vigore della legge: 17/7/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2009)
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Testo in vigore dal:  17-7-1990

Art. 2

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma trentasettesimo il primo periodo è sostituito dai seguenti: "L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto.";
b) il comma quarantatreesimo è sostituito dal seguente:
"Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.";
c) al comma quarantaquattresimo il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.";
d) al comma quarantacinquesimo la parola: "bimestre" è sostituita dalla parola: "quadrimestre";
e) al comma quarantasettesimo le parole: "lire 1.500" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000".
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, gli elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che ne risulti inequivocabilmente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore, quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi elenchi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per l'integrazione degli elenchi di cui al comma quarantacinquesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli venduti o radiati.
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dei commi trentasettesimo, quarantaquattresimo, quarantacinquesimo e quarantasettesimo dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), come modificati con la presente legge, è il seguente:
"(37). L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto. Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilità dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici".
"(44) Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i vecoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicoli od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa".
"(45) Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila".
"(47) Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di L. 3.000".
La misura della sanzione pecuniaria di cui al quarantacinquesimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 soprariportato è stata successivamente raddoppiata (art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384).
La misura attuale della sanzione è quindi "da lire quattrocentomila a lire duemilioni e quattrocentomila".