stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 giugno 1990, n. 149

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 30/6/1990
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-6-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.
2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonché le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Nei bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato non possono essere in ogni caso previste prove ergometriche.
4. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), che di seguito viene riprodotto, stabilisce le modalità di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai limiti di altezza ed alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche speciali:
"Art. 2. - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.
2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge".
- L'art. 5 del D.P.C.M. n. 411/1987 (Specifici limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), stabilisce nella misura di m 1,65 il limite minimo per l'ammissione ai concorsi relativi al Corpo forestale dello Stato. Se ne produce il testo:
"Art. 5 (Ministero dell'agricoltura e foreste: Corpo forestale dello Stato). - Per l'ammissione ai concorsi per la nomina a guardia, guardia scelta, a sottufficiale e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesto un limite minimo di statura di m 1,65".