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LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 4/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
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Testo in vigore dal:  4-6-1990

Art. 22

1. L'articolo 6 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino al 30 giugno 1994.
2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Note all'art. 22:
- La legge n. 406/1980 reca: "Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi".
- Il testo dell'art. 3, terzo comma, della citata legge n. 818/1984 (v. nota all'art. 19), come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 51/1987 è il seguente: "Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali".
- La legge n. 400/1988 reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 4 dell'art. 17 così recita: "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".