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LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 4/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
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Testo in vigore dal:  5-12-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. È prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne le modalità di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12.
((2))
2. Fino al 31 dicembre 1992 le modalità di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni.
3. Limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, già differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che il termine del 31 dicembre 1992 previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.