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LEGGE 19 aprile 1990, n. 84

Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi.

note: Entrata in vigore della legge: 11/5/90 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
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Testo in vigore dal:  11-5-1990 al: 23-4-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi nell'ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali.
2. Il programma è finalizzato:
a) all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni - pubblici e privati - storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura;
b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio di cui alla lettera a) del presente articolo, con relativa banca dati;
c) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio.
3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci.
4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo entro quindici giorni dalla sua approvazione è inviato alle competenti commissioni parlamentari.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo è riservata una somma non inferiore all'80 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma di cui all'articolo 1 della presente legge e tutti quelli precedentemente redatti dalle soprintendenze competenti e dagli istituti centrali o comunque da essi validati, costituiranno materiale documentale da allegarsi obbligatoriamente ad ogni progetto di recupero di immobili o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e da utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'atto unico europeo è stato ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909 (Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 dicembre 1986.