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LEGGE 19 aprile 1990, n. 84

Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi.

note: Entrata in vigore della legge: 11/5/90 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
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Testo in vigore dal:  24-4-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi nell'ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali.
2. Il programma è finalizzato:
a) all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni - pubblici e privati - storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura;
b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio di cui alla lettera a) del presente articolo, con relativa banca dati;
c) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 62))
.
4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo entro quindici giorni dalla sua approvazione è inviato alle competenti commissioni parlamentari.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo è riservata una somma non inferiore all'80 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma di cui all'articolo 1 della presente legge e tutti quelli precedentemente redatti dalle soprintendenze competenti e dagli istituti centrali o comunque da essi validati, costituiranno materiale documentale da allegarsi obbligatoriamente ad ogni progetto di recupero di immobili o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e da utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica.