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LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

note: Entrata in vigore della legge: 23/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  23-3-1990

Art. 16

1. All'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, al secondo comma, dopo le parole: "il più giovane tra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "iscritti nelle liste del comune".
2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche i comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.