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LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

note: Entrata in vigore della legge: 23/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal:  23-3-1990

Art. 13

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio".
2. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:
"1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio".
3. All'articolo 30 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
"e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo".
4. Al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione delle relative liste" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio".
5. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, dopo la lettera e), e aggiunta, in fine, la seguente:
e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati".
6. Al secondo comma dell'articolo 34 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio".
7. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:
"1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati".
8. I numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituiti dai seguenti:
"1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio".
9. All'articolo 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista".