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LEGGE 19 marzo 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 7-4-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2013)
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Testo in vigore dal:  7-4-1990

Art. 6


1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni".