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LEGGE 14 febbraio 1990, n. 31

Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile 1988.

note: Entrata in vigore della legge: 11/3/1990
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Testo in vigore dal:  11-3-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La sovrattassa prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1› agosto 1978, n. 426, non si applica nel caso del ritardato pagamento del prelievo di corresponsabilità sul latte relativo al mese di aprile 1988 purché detto versamento sia avvenuto entro il 30 settembre 1988. Non si dà luogo al rimborso di sovrattasse eventualmente già corrisposte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 282/1978 (Modalità di applicazione dei regolamenti CEE n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della Commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino) è il seguente:
"Art. 10. - Il controllo sull'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti CEE numeri 1079/77 e 1822/77 e dal presente decreto è affidato agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria.
Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuta, nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa è ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo.
Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta.
In caso di irregolare tenuta della contabilità di magazzino di cui all'art. 4 del presente decreto si applica la pena pecuniaria da lire centocinquantamila a lire unmilione".