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LEGGE 14 febbraio 1990, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.

note: Entrata in vigore della legge: 9/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal:  9-3-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Effetti della dichiarazione di conversione
1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 26 della legge n. 203/1982 (Norme sui contratti agrari) è il seguente:
"Art. 26 (Effetti della conversione). - La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente".