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LEGGE 7 febbraio 1990, n. 21

Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione.

note: Entrata in vigore della legge: 02/03/1990
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Testo in vigore dal:  2-3-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli interessati dovranno esibire al provveditorato agli studi, cui inoltreranno la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.
3. Le prove di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma attraverso qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al sole fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 5 della legge n. 153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) è il seguente:
"Art. 5. - I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.
Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta da sette membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.
Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.
I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.
Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.
La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente art. 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati".