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LEGGE 15 febbraio 1989, n. 92

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.

note: Entrata in vigore della legge: 16/3/1989
Testo in vigore dal:  16-2-1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze marittime, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed allegati.