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LEGGE 21 febbraio 1989, n. 80

Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

note: Entrata in vigore della legge: 23/3/1989
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Testo in vigore dal:  23-3-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La partecipazione italiana al capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa è elevata:
a) per il quinquennio 1983/1/987, da dollari USA 3.680.000 a dollari USA 15.180.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di numero 11.500 nuovi titoli del valore di 1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 159 del 10 luglio 1981, adottata dal Comitato di direzione del Fondo ai sensi dell'articolo IV, sezione 2, lettera a), punto i), e dell'articolo IX dello statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657;
b) per il quinquennio 1988/1992, da dollari USA 15.180.000 a dollari USA 45.540.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di n. 30.360 nuovi titoli del valore di 1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 190 (1987) adottata dal Comitato di direzione del Fondo il 9 giugno 1987.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'articolo 1:
La legge n. 1657/1961 ratifica e dà esecuzione al terzo protocollo addizionale dell'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.
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