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LEGGE 21 febbraio 1989, n. 63

Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal:  1-1-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1 luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.
3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'università o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.
4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983.
5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1 luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza.
((1))



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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 23, comma 13) che il presente articolo va interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.