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LEGGE 3 febbraio 1989, n. 41

Interventi per la politica mineraria per il 1988.

note: Entrata in vigore della legge: 25-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/1994)
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Testo in vigore dal:  30-6-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Contributi per attività sostitutive
1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali.
((3))
4. Il contributo è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 nel modificare l'art. 3 della L. 30 luglio 1990, n. 221 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera I)) che è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la funzione del soppresso CIPI di formulazione del programma speciale di promozione di nuove attività produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unità minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.