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LEGGE 15 novembre 1989, n. 373

Istituzione di uffici scolastici regionali.

note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1989
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Testo in vigore dal:  6-12-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia e Potenza.
2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.