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LEGGE 20 ottobre 1989, n. 346

Norme relative all'attuazione degli impegni assunti alla Conferenza di Stoccolma sul disarmo del 19 settembre 1986.

note: Entrata in vigore della legge: 7/11/1989
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Testo in vigore dal:  7-11-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di consentire lo svolgimento sul territorio nazionale delle operazioni di osservazione di verifica a mezzo d'ispezione relativamente ad alcune attività militari, previste dal documento della conferenza di Stoccolma sul disarmo in Europa, adottato il 19 settembre 1986.