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LEGGE 10 ottobre 1989, n. 342

Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio.

note: Entrata in vigore della legge: 19/10/1989
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Testo in vigore dal:  19-10-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti
agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio
1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) l'indennità una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.".
2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui per adeguamento automatico, corrisposti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1a categoria, sugli assegni accessori corrispondenti agli analoghi assegni accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.
3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1, della presente legge: La legge n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra". Note all'art. 1 della legge n. 656/1986, nel testo sostituito dalla presente legge: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 160/1975, e successive modifiche ed integrazioni (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), è il seguente: "Art. 9 (Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria). - L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'art. 1, con effetto dal 1› gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operati dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento. In sede di prima applicazione e con effetto dal 1› gennaio 1976, il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale è applicato all'importo di L. 52.550. A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro". - Il D P.R. n. 834/1981 reca: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533". - L'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D P.R. n. 915/1978, è così formulato: "Art. 11 (Pensione, assegno o indennità). - Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella A hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile. Il trattamento economico spettante per le categorie di invalidità di cui al comma precedente è stabilito dalla tabella C annessa al presente testo unico.
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di 8a categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione od assegno temporaneo. Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico. Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili.
L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8a categoria della tabella A". - L'art. 21 del testo unico approvato con il citato D P.R. n. 915/1978, come sostituito dall'art. 6 del D P.R. n. 834/1981, è il seguente: "Art. 21 (Indennità di assistenza e di accompagnamento). - Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo: A-bis; B numero 1); C;
D; E numero 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza. Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare. Gli assegni di cui al precedente primo comma, escluso quello annesso alle medaglie d'oro, sono corrisposti annualmente con scadenza dal 31 dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento è anticipato al 30 giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827". La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1› gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1› gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1› gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1› gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1› gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1› gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1› gennaio 1985 e lire 364.000 mensili dal 1› gennaio 1986. L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato". - L'art. 15 del testo unico approvato con il D P.R. n. 915/1978 è così formulato:
"Art. 15 (Assegni spettanti ai grandi invalidi). - In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa. Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1a categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E". - Il primo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con il citato D P.R. n. 915/1978, prevede che: "Qualora con una invalidità di 2a categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, un'invalidità di 1a categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1a categoria e quello della 2a categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.". - Il primo comma dell'art. 20 del testo unico approvato con il D P.R. n. 915/1978 così dispone: "Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2a all'8a, che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65› anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1a categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari". - L'undicesimo comma dell'art. 20 del testo unico approvato con il D P.R. n. 915/1978 stabilisce che: "Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attività lavorativa. In tale ipotesi può essere comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità". - L'art. 39 del testo unico approvato con il D P.R. n. 915/1978, è così formulato: "Art. 39 (Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani). - Alla vedova, alla vedova assimilata, ed agli orfani di militari o di civili deceduti a causa della guerra nonché alla vedova, alla vedova assimilata e agli orfani di cui al precedente art. 38, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70, è liquidato, a domanda, in aggiunta della pensione di guerra indiretta di cui all'annessa tabella G un assegno di maggiorazione nella misura di L. 474.000 annue. Qualora la vedova e gli orfani fruiscano già del trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente articolo è liquidato, in assenza dei prescritti requisiti, dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro. L'assegno di maggiorazione può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del competente direttore provinciale del Tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano meno le condizioni economiche che ne hanno determinato il conferimento. I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione provinciale del Tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire dell'assegno stesso. Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito. I titolari di pensioni possono conseguire un solo assegno di maggiorazione". - L'art. 62 del testo unico approvato con il D P.R. n. 915/1978, come sostituito dall'art. 11 del D P.R. n. 834/1981, è così formulato:
"Art. 62 (Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra). - Il genitore di più militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete. Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione semprechè si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58". - L'art. 64 del testo unico approvato con il D P.R. n. 915/1978, è così formulato: "Art. 64 (Genitore rimasto privo di prole). - Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete aumentata della metà. Il genitore che abbia perduto l'unico figlio ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell'età e dalle condizioni economiche. L'aumento è cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 62". - Il testo dell'art. 15 del D P.R. n. 934/1981 è il seguente: "Art. 15 (Assegni annessi alle decorazioni al valor militare). L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra è fissato a decorrere dal 1› luglio 1981, nella seguente misura annua:
medaglia d'oro al valor militare . . . . L. 3.000.000 medaglia d'argento al valore per fatti
di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 250.000 medaglia di bronzo per fatti di guerra . " 100.000 croci di guerra al valor militare . . . . " 70.000 - L'art. 70 del testo unico approvato con il D P.R. n. 915/1978, come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è così formulato: "Art. 70 (Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici). - In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L.
7.500.000. (Limite così elevato dal comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 656/1986, con decorrenza 1› gennaio 1985, n.d.r.). Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche. Per i residenti all'estero il diritto ai trattamenti e agli assegni pensionistici di cui al primo comma è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche equivalenti a quelle previste dal comma stesso da accertarsi, ove occorra, anche mediante attestazione della competente autorità consolare. - L'art. 38 del testo unico approvato con il D P.R. n. 915/1978, come da ultimo modificato dall'art. 4 della citata legge n. 656/1986, è così formulato: "Art. 38 (Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1a categoria). - Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido. La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari dell'assegno di incollocabilità di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso. Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza. Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore. Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono di ufficio, in via provvisoria, le competenti direzioni provinciali del Tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dall'Amministrazione centrale delle pensioni di guerra".