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LEGGE 28 agosto 1989, n. 304

Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività del Fondo interbancario di garanzia.

note: Entrata in vigore della legge: 17/9/1989
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Testo in vigore dal:  17-9-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le trattenute dello 0,20 per cento e dello 0,10 per cento che gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare una volta tanto, ai sensi dell'articolo 36, nono comma, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, sono elevate allo 0,25 per cento su tutte le operazioni di credito agrario di esercizio, di soccorso e di miglioramento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 36 della legge n. 454/1961 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), così come modificato dall'art. 2 della presente legge, è il seguente:
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazioni dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il comitato e il collegio sindacale - composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del comitato.
Spetta al comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al "Fondo" degli istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) delle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'art. 7 della legge 1› febbraio 1956, n. 53.
Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata".
- Il terzo comma dell'art. 8 della legge n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale) prevede che: "La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), nono comma, del citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi".