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LEGGE 28 agosto 1989, n. 301

Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 16/9/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-9-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 193.500.000 unità di conto del Fondo, pari a L. 301.826.949.000, per il triennio 1988-1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 880/1974 autorizza la ratifica e dà esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.