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LEGGE 7 agosto 1989, n. 289

Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi.

note: Entrata in vigore della legge: 31/8/1989
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Testo in vigore dal:  31-8-1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 è autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province, ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di lire 910 miliardi, di cui 90 miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni e 10 miliardi alle comunità montane.
3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.
4. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92. I relativi programmi predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere b), così come modificata dall'art. 1 del decreto-legge n. 22/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92/1988, e c), del decreto-legge n. 2/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65/1987, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:
(Omissis);
b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità;
c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
(Omissis)".
- Per il titolo del decreto-legge n. 65/1987 si veda precedente nota al titolo della legge in rassegna.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge n. 65/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), è il seguente:
"Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo.
2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.
3. Per l'anno 1989 la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi.
4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con mdificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5,6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.
5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione.
6. e 7. (Soppressi dalla legge di conversione).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.
9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunità montane, che hanno deliberato l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.
10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.
11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.
12. (Soppresso dalla legge di conversione).
12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento".