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LEGGE 30 maggio 1989, n. 224

Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto.

note: Entrata in vigore della legge: 9/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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  • DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE
    ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.
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  • DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
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  • VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI
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  • DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI
    E LA SLEALE CONCORRENZA
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  • 11
  • 12
Testo in vigore dal:  6-3-1992
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Denominazione del prodotto
((
1. La denominazione "Salame di Varzi", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazione geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della comunità montana n. 1 (Oltrepò Pavese) con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino
))
2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche dipendono da particolari metodi della tecnica di produzione e dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.