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LEGGE 7 giugno 1989, n. 221

Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola.

note: Entrata in vigore della legge: 9/6/1989
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Testo in vigore dal:  9-6-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini della corresponsione del trattamento di missione il personale del comparto scuola può optare tra la disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1991-1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 395/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90) è il seguente:
"Art. 5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.
7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.
8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.
9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".
- La disciplina antecedente a quella prevista dal D.P.R.
n. 395/1988 è contenuta nel D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, concernente "Trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato". Si riporta il testo del predetto provvedimento, nella parte relativa alla disciplina del trattamento di missione:
"Art. 1. - A decorrere dal 1 dicembre 1977 le misure dell'indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché personale direttivo e personale di concetto con almeno sei anni di anzianità delle ex imposte di consumo: L. 19.100;
2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000.
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del 12% delle misure in atto nell'anno precedente.
Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Il limite minimo di durata della missione perché sorga diritto alla indennità di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ridotto a quattro ore.
Nulla è dovuto per gli incarichi di missione svolti in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede ordinaria di servizio.
L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.
Non si applicano le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, relative alla popolazione dei comuni.
Art. 2. - Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1a categoria per il personale indicato al punto 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2a categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.
Art. 3. - Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti dalla sede di servizio più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Art. 4. - Al personale indicato al punto 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, in aggiunta al rimborso della spesa di viaggio effettivamente sostenuta, a tariffa d'uso, è consentito altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza con letti.
Al personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1a classe.
Art. 5. - La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea a quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.
L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui al quarto e quinto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento apportato all'indennità di trasferta.
Articoli 6, 7 e 8 (Omissis).
Art. 9. - Le misure di cui all'art. 1 del presente decreto non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata di cui al sesto e settimo comma dello stesso articolo".
- L'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 prevede la disciplina, mediante accordo unico per tutti i comparti del pubblico impiego, di determinate materie, tra le quali, per l'appunto, il trattamento di missione.