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LEGGE 3 aprile 1989, n. 138

Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985.

note: Entrata in vigore della legge: 25/4/1989
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Testo in vigore dal:  25-4-1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, firmata a Basilea il 3 settembre 1985.