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LEGGE 30 novembre 1989, n. 399

Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

note: 29/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1999)
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Testo in vigore dal:  29-12-1989

Art. 16

C o p e r t u r a
1. L'osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.
2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'osservatorio geofisico sperimentale stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 si provvede per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e per il triennio 1990-1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 73/1958 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) è il seguente:
"Art. 11. - A favore dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, è concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 un contributo annuo di L. 15.000.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione".
- Per il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 si veda la nota all'art. 4.