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LEGGE 10 ottobre 1989, n. 349

Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonchè delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.

note: Entrata in vigore della legge: 9/11/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  9-11-1989

Art. 2

(Principi e criteri direttivi della delega
in materia di legislazione doganale)
1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le dichiarazioni doganali potranno essere accettate dall'ufficio doganale anche se prive di alcune delle indicazioni richieste o non accompagnate da alcuni dei prescritti documenti, sempre che siano possibili la identificazione delle merci, del dichiarante e la quantificazione dei diritti gravanti. Il dichiarante dovrà comunicare le indicazioni omesse e presentare i documenti mancanti entro un termine fissato dall'ufficio;
b) anteriormente al rilascio delle merci le indicazioni contenute nella dichiarazione, compresa la destinazione doganale, potranno essere modificate fino a quando l'ufficio doganale non abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci o non abbia riscontrato l'inesattezza delle indicazioni di cui si chiede la modifica, in ogni caso, la modifica della dichiarazione non potrà consistere nella indicazione di merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente oggetto;
c) il dichiarante potrà richiedere, fornendo idonea prova, l'invalidazione della dichiarazione nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) e fermo restando che, qualora l'ufficio doganale abbia comunicato di voler procedere alla vista delle merci, l'invalidazione potrà essere richiesta solo dopo la conclusione di tale vista e che l'invalidazione della dichiarazione non preclude l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni commesse, comprese quelle realizzate con la presentazione della dichiarazione successivamente invalidata:
1) per la dichiarazione di immissione in consumo o in libera pratica quando tale dichiarazione è conseguente ad errore scusabile ovvero non è più giustificata per sopravvenute particolari circostanze, sempre che, in ogni caso, l'ufficio doganale non abbia provveduto al rilascio delle merci;
2) per la dichiarazione di esportazione delle merci di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, quando le merci non sono uscite dal territorio doganale delle Comunità. Saranno previste le cautele atte a tutelare gli interessi comunitari e nazionali e ad evitare indebiti arricchimenti del dichiarante, prescrivendosi in particolare la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle copie della dichiarazione di esportazione e degli altri documenti rilasciatigli a seguito dell'accettazione della dichiarazione, nonché della prova che le restituzioni e gli altri importi a lui concessi per effetto della dichiarazione sono stati rimborsati o, per le misure già adottate dalle autorità competenti, non possono più essere pagati;
d) la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata, anche per le merci in uscita dallo Stato, prima del loro arrivo in dogana, fermo restando che alla accettazione formale della dichiarazione si procederà soltanto dopo tale arrivo;
e) l'importazione e l'esportazione di merci il cui valore non superi lire un milione, nonché di merci oggetto di accordi internazionali, potranno essere effettuate con dispensa della dichiarazione scritta, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà modificare, periodicamente, il predetto importo conformemente al variare del costo della vita e della normativa comunitaria;
f) l'ufficio doganale, dopo la presentazione della dichiarazione, procederà alla verifica della dichiarazione stessa e della relativa documentazione;
g) il consenso del Ministro, di cui al primo comma dell'articolo 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, deve essere condizionato alla prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana anche attraverso l'introduzione di un sistema analogo a quello della garanzia globale di cui al regolamento n. 222/77/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario;
h) la verifica fisica della merce, escluse le ipotesi determinate da norme legislative o regolamentari o da disposizioni ministeriali, non avrà carattere obbligatorio, essa potrà essere disposta dall'ufficio quando, sulla base della documentazione presentata, o di altri elementi in suo possesso o comunque a suo giudizio, la ritenga necessaria od opportuna.
Essa sarà sempre disposta nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della casualità. I criteri selettivi potranno essere diversificati anche in considerazione dell'eventuale non conincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con quello territorialmente competente sulle località di immissione in consumo o di produzione delle merci. La verifica potrà essere limitata ad una parte delle merci;
i) il dichiarante potrà rinunciare ad assistere alla visita delle merci, salva la facoltà dell'ufficio di esigerne la presenza;
l) il dichiarante potrà essere obbligato a ritirare, per motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, i campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi o dei controlli sulle merci;
m) il rilascio delle merci sarà effettuato globalmente per tutte le merci oggetto di dichiarazione;
n) la revisione dell'accertamento sarà ridisciplinata con la previsione:
1) di un più ampio termine per la sua effettuazione in armonia con la normativa comunitaria;
2) del potere dei funzionari doganali di accedere nei luoghi adibiti dagli operatori all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove debbono essere custodite le scritture e le documentazioni inerenti alle partite di merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali, per l'ispezione delle merci e per la verifica della relativa documentazione doganale, nonché delle scritture aziendali rilevanti ai fini del controllo;
3) della sua estensione alle merci oggetto di esportazione;
4) del potere della dogana di disporre verifiche generali o parziali per revisioni di più accertamenti;
5) dell'estensione della disposizione dell'articolo 76 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, al rigetto, espresso o tacito, del ricorso al capo del compartimento di cui all'articolo 74, quinto comma, dello stesso testo unico;
o) il Ministro delle finanze procederà, con proprio decreto, al coordiamento delle attività di controllo dei funzionari doganali con quelle di altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza;
p) le procedure semplificate di accertamento di cui al capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 potranno essere autorizzate nei confronti delle imprese industriali, commerciali ed agricole, nonché delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini generali, di cui all'articolo 163 dello stesso testo unico, e saranno articolate:
1) nell'accertamento che si perfeziona quando la dogana abbia rinunciato ad intervenire al momento dell'operazione doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione;
2) nel controllo della corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e le scritture e contabilità aziendali;
3) nell'utilizzo anche di sistemi informatici per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresì la preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della vidimazione prevista dall'articolo 236 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973;
q) ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario di apertura e l'organizzazione degli uffici doganali saranno disciplinati in modo da assicurare condizioni operative uniformi su tutto il territorio dello Stato;
r) il servizio di riscontro sarà mantenuto, in armonia con la normativa comunitaria, presso le dogane di confine, portuali, aeroportuali e presso le dogane interne di maggiori dimensioni e potrà essere soppresso per le operazioni doganali fuori circuito e negli altri casi in cui non ne ricorra la necessità;
s) per la trasgressione al divieto di eseguire costruzioni in prossimità della linea doganale, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, saranno previste una specifica sanzione pecuniaria e la possibilità, in caso di pericolo per gli interessi erariali, di ordinare la demolizione della costruzione;
t) le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono applicarsi anche ai diritti doganali diversi da quelli che costituiscono risorse proprie delle Comunità europee.
Note all'art. 2:
- La direttiva n. 79/695/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 205 del 13 agosto 1979. Le rettifiche alla direttiva predetta sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 279 dell'8 novembre 1979. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) regime generale; 2) regimi particolari (ossia: a) dispensa dalla dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali, periodiche o riepilogative; c) svincolo delle merci prima della presentazione della dichiarazione ad essa relativa; d) sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati; e) tassazione delle spedizioni composite). - La direttiva n. 82/57/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 79/695/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 28 del 5 febbraio 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di immissione in libera pratica (ossia: a) indicazione della dichiarazione; b) documenti da allegare alla dichiarazione; c) esame delle merci e prelievi di campioni effettuati preliminarmente al deposito della dichiarazione; d) dichiarazioni incomplete);
2) verifica della dichiarazione di immissione in libera pratica (ossia: a) verifica dei documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di campioni; d) attestazione del servizio doganale); 3) sorte delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica (ossia: a) svincolo delle merci per l'immissione in libera pratica; b) abbandono delle merci; c) distruzione delle merci). - La direttiva n. 81/177/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 83 del 30 marzo 1981. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) procedura generale; 2) procedure semplificate (ossia: a) dispensa dalla dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali periodiche o riepilogative; c) concessione dell'autorizzazione ad esportare prima della presentazione della dichiarazione scritta; d) sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati). - La direttiva n. 82/347/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 81/177/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 7 giugno 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di esportazione; 2) la verifica della dichiarazione di esportazione (ossia: a) verifica dei documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di campioni; d) attestazione del servizio doganale); 3) autorizzazione all'esportazione delle merci. - Il testo dell'art. 9 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con legge n. 1203/1957, è il seguente: "Art. 9.
- 1. Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione può creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi. La Commissione regola le modalità dell'insegnamento. 2. Sarà creato un istituto di livello universitario le cui modalità di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione". - L'art. 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 1 del D P.R. n. 254/1985, è così formulato: "Art. 126 (Merci vincolate a documento di trasporto internazionale). - Il Ministro delle finanze può consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della località di destinazione indicata nel documento o al competente centro di cui all'art. 127, secondo e terzo comma. Il Ministro per le finanze può altresì consentire che all'uscita dal territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale si prescinda dall'espletamento degli anzidetti adempimenti e formalità. Sono ammessi alle facilitazioni previste nei precedenti commi anche i trasporti relativi a merci destinate alle imprese di cui all'art. 232 ovvero a merci spedite dalle imprese di cui all'art. 235. Nei casi considerati nei precedenti commi il documento di trasporto è riconosciuto valido quale documento doganale; l'esito doganale del trasporto è accertato sulla base delle scritture delle aziende di trasporto, tenute anche presenti le condizioni e modalità stabilite in seno agli organi delle Comunità europee o in altra sede internazionale. È fatta salva in ogni caso la facoltà degli organi finanziari di eseguire controlli diretti sulle merci nel corso del trasporto, qualora sussistano sospetti di irregolarità o di abusi. In caso di irregolarità verificatesi nel corso del trasporto e semprechè non si rendano applicabili le disposizioni dell'art. 37 il vettore risponde del pagamento dei diritti doganali gravanti sulla merce mancante, accertati e liquidati secondo il trattamento proprio della merce stessa, determinato in base agli elementi rilevabili dai documenti di trasporto o commerciali e con riferimento alla data in cui la irregolarità si è verificata; ove non sia possibile accertare tale data, i diritti doganali sono liquidati con riferimento alla data in cui l'irregolarità è stata constatata. È fatta salva la contestazione di eventuali violazioni accertate. I controlli e le formalità di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela di altri interessi erariali e pubblici, che si rendono necessari nei casi indicati nel primo e nel secondo comma, sono espletati sulla base di provvedimenti adottati dai Ministri interessati di concerto tra loro, i quali possono stabilire che essi siano delegati in tutto o in parte dai servizi competenti al personale incaricato degli adempimenti e delle formalità doganali di confine e provvisto, a tale scopo, dei mezzi necessari". Per la migliore comprensione della norma innanzi riportata, si ritiene opportuno pubblicare anche il testo dell'art. 127 del medesimo testo unico, come modificato dall'art. 1 del D P.R. n. 254/1985:
"Art. 127 (Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali). - Il Ministro per le finanze può autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in località interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali. Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso Ministro ha facoltà di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalità siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi.
Senza pregiudizio delle finalità di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nelle località che presentano oggettive difficoltà per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985". - Il regolamento n. 222/77, relativo al transito comunitario delle merci, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 9 febbraio 1977. In particolare, il regolamento suddetto reca: 1) norme generali sul transito comunitario; 2) procedura del transito comunitario esterno; 3) procedura del transito comunitario interno; 4) disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto; 5) disposizioni particolari applicabili alle spedizioni a mezzo posta; 6) disposizioni particolari applicabili alle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli; 7) disposizioni relative alla statistica; 8) disposizioni relative al comitato del transito comunitario.
- L'art. 76 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, è così formulato: "Art. 76 (Rimedi giurisdizionali). - Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica, possono essere esperimentati, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i rimedi giurisdizionali in sede civile ed amministrativa previsti dalle norme vigenti, qualora la connessa contravvenzione per infedele dichiarazione sia stata estinta mediante oblazione. Ove non ricorra tale condizione, competente a decidere sulla vertenza è il tribunale a cui spetta la cognizione del reato, a norma dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale".
- L'art. 74 del medesimo testo unico così recita: "Art. 74 (Revisione dell'accertamento). - La dogana può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore. La revisione è eseguita d'ufficio ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Ai fini della revisione, i funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo della dogana, nei luoghi adibiti dall'operatore all'esercizio di attività produttive o commerciali per procedere all'ispezione delle merci che hanno formato oggetto dell'accertamento, se ancora reperibili ed identificabili, ed alla verifica della relativa documentazione doganale, richiedendo, ove occorra, l'intervento della guardia di finanza; possono altresì invitare gli operatori, indicandone il motivo, a comparire entro dieci giorni, di persona o a mezzo di mandatari, presso l'ufficio, ovvero fornire, entro lo stesso termine, notizie, delucidazioni o documenti inerenti alle operazioni doganali che si intendono sottoporre a revisione. Nei casi predetti i funzionari incaricati redigono processo verbale nel quale devono essere indicate le richieste della dogana, le dichiarazioni dell'operatore e le risultanze dell'ispezione e della verifica: il verbale deve essere sottoscritto dall'operatore, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione, e di esso l'operatore ha diritto di ottenere copia. Il Ministro per le finanze stabilisce, con proprio decreto, le norme necessarie per coordinare l'azione dei funzionari doganali con quella della Guardia di finanza nell'espletamento delle operazioni di revisione. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su richiesta di parte, emergono inesattezze, omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base dell'accertamento, la dogana procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al capo del compartimento doganale, che provvede in via definitiva. La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti. Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al ricupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuovere d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate". - Il titolo V del medesimo testo unico reca la normativa in materia di procedure e regimi doganali particolari. Il capo I del predetto titolo V concerne le procedure semplificate di accertamento per le operazioni doganali relative a merci provenienti dall'estero. - L'art. 163 e l'art. 236 del ripetuto testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, sono così formulati: "Art. 163 (Magazzini generali). - Può essere consentito il deposito delle merci estere nei magazzini generali situati nelle località sedi di dogana. Il Ministero delle finanze può, tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in magazzini generali situati in località ove non esista dogana, a condizione che l'amministrazione del magazzino generale assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza. L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale". "Art. 236 (Esecuzione della procedura). - I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dall'impresa autorizzata mediante l'uso dei modelli previamente vidimati e numerati dalla dogana, a rigoroso rendiconto. Su tali modelli, al momento della spedizione delle merci, l'imprenditore autorizzato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese dell'imprenditore medesimo; la dichiarazione è poi perfezionata mediante registrazione in apposito registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana; essa vale quale documento doganale, emesso sotto la responsabilità dell'impresa. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il più breve tempo possibile alla dogana per gli ulteriori adempimenti di competenza. La data di spedizione della merce risultante dal documento emesso dall'imprenditore è considerata ad ogni effetto come data di accettazione della dichiarazione doganale.
Resta in ogni caso salva la facoltà della dogana di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi dal dare corso alla partenza. La dogana può altresì procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità nonché eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei quantitativi di materie prime introdotte, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite. Per l'effettuazione dei controlli predetti, si osservano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 233. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunità europee". - Il testo dell'art. 6 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: "Art. 6. - 1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui riscossione è demandata agli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a L. 20.000".