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LEGGE 30 giugno 1989, n. 244

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione.

note: Entrata in vigore della legge: 02/07/1989.
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Testo in vigore dal:  2-7-1989

Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal presidente del tribunale, o dal pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale".
2. I commi primo e secondo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti dai seguenti:
"Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale.
Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale".
3. In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: "commissione elettorale mandamentale", "sottocommissione elettorale mandamentale", "mandamento", sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "commissione elettorale circondariale", "sottocommissione elettorale circondariale", "circondario".
4. Ai fini della prima costituzione delle commissioni elettorali circondariali e delle relative sottocommissioni, i consigli provinciali ed i prefetti provvederanno a designare i rispettivi rappresentanti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 2:
Gli articoli 21 e 25 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. n. 223/1967, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono così formulati:
"Art. 21. - In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal presidente del tribunale, o dal pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione".
"Art. 25. - Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale. Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.
Il presidente della commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività. Per la costituzione ed il funzionamento delle sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24".