stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 maggio 1989, n. 211

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

note: Entrata in vigore della legge: 18/06/1989
nascondi
Testo in vigore dal:  18-6-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dai seguenti:
"Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.
La riscossione senza limiti di importo è, altresì, consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 854/1973 (Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e di mutilati ed invalidi civili), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 3. - Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennità, previste dall'art. 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.
Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.
La riscossione senza limiti di importo è, altresì, consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale".
- La legge n. 15/1968 contiene: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".