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LEGGE 22 maggio 1989, n. 198

Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 31/5/1989
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Testo in vigore dal:  31-5-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche.
Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile.
4. Resta ferma la validità degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile è il seguente:
"Art. 127 (Direzione dell'udienza). - L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinchè la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Art. 128 (Udienza pubblica). - L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Art. 129 (Doveri di chi interviene o assiste all'udienza). - Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.
È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
Art. 130 (Redazione del processo verbale). - Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte".
- Il testo del primo comma dell'art. 39 (Norma di rinvio) del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli da 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97".
- L'ultimo comma dell'art. 27 del citato D.P.R. n. 636/1972 non ammetteva la discussione orale nel procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale.