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LEGGE 18 maggio 1989, n. 203

Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121.

note: Entrata in vigore della legge: 1/6/1989
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Testo in vigore dal:  1-6-1989

Art. 3

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121, che si trovi nelle condizioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1. I relativi provvedimenti sono adottati dai Ministri interessati, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa.
2. È data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 è riportato nella nota al titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 807/1950 è riportato nella nota all'art. 1.