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LEGGE 24 marzo 1989, n. 122

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

note: Entrata in vigore della legge: entrata in vigore delle norme contenute nei titoli I, II, III e V: 7/4/1989; entrata in vigore delle norme contenute del titolo IV: 1/6/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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Testo in vigore dal:  7-4-1989

Art. 11

1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.
2. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
Nota all'art. 11:
La lettera f) del primo comma dell'art. 9 della legge n. 10/1977 (Norme sulla edificabilità dei suoli) riguarda gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.