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LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

note: Entrata in vigore della legge: 1/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2006)
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Testo in vigore dal:  1-4-1989 al: 22-3-1990
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Art. 6

1. Tra il ventesimo ed il decimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari al doppio di quelli occorrenti per la costituzione del seggio. I primi sorteggiati sono nominati membri effettivi e uno di essi è designato segretario della sezione a scelta del presidente; i secondi fungono da membri supplenti che subentrano progressivamente ai primi nell'ordine di estrazione a sorte, in caso di impedimento dei membri effettivi.
2. Ai membri effettivi, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il settimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro il giorno successivo la notifica della nomina, al sindaco o al commissario perché provvedano alla sostituzione secondo i criteri di cui al comma 1. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.