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LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

note: Entrata in vigore della legge: 1/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2006)
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vigente al 31/12/9999
Testo in vigore dal:  4-5-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((
1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici
))