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LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56

Ordinamento della professione di psicologo.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal:  15-2-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)
((
1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno
))
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
((
11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti
))
12.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))
.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.