stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 febbraio 1989, n. 36

Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati.

note: Entrata in vigore della legge: 23/02/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-2-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.
2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonché per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.