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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 30

Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.

note: Entrata in vigore della legge: 1-5-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1990)
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Testo in vigore dal:  15-7-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente:
"Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.
L'uffico di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento".
((1))
2. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente:
"Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28".


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni.