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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 30

Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.

note: Entrata in vigore della legge: 1-5-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1990)
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Testo in vigore dal:  1-5-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Sede della pretura). - 1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia".
2. La tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operati il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il R.D. n.12/1941 concerne l'ordinamento giudiziario.