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LEGGE 26 gennaio 1989, n. 27

Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 17/2/1989
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Testo in vigore dal:  17-2-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, è sostituito dal seguente:
QUADRO A . - Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
___________________________________________________________________
Livello Qualifica Posti Funzione Posti
di funzione di qualifica di funzione ____________________________________________________________________ B Direttore generale 1 Direttore generale 1
di azienda autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni

Ispettore generale 1
superiore delle
telecomunicazioni

Vice direttore 1
generale

Consigliere mini- 1
steriale

C Direttore generale 34 Direttore dell'Isti- 1
tuto superiore delle
poste e delle teleco
municazioni

Direttore centrale 11

Direttore comparti- 19
mentale
_________
35
2. È soppressa la nota (a) in calce al quadro F della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893.
3. L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 41,5 milioni per l'esercizio 1988 ed in lire 83 milioni per gli esercizi 1989, 1990 e successivi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei medesimi esercizi.
5. Gli stanziamenti del capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non possono superare, nel triennio 1988-1990, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1988, depurati delle riduzioni di cui al comma 4 ed aumentati del tasso di inflazione programmato.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 893/1984 reca: "Modificazione delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". La nota (a) in calce al quadro F, relativo al direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevedeva che il medesimo esercitasse le attribuzioni già spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e successive modificazioni e integrazioni.