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LEGGE 24 gennaio 1989, n. 31

Partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e all'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1989
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/02/1989, n. 32 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1989)
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Testo in vigore dal:  21-2-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di L. 920.230.020.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge richiamata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.