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LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6

Ordinamento della professione di guida alpina.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  27-1-1989

Art. 2

Oggetto della professione di guida alpina
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.