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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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Art. 13

1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c), e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1987, lire 2.960 miliardi;
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e succes- sive modificazioni;
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.
4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
5. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal seguente:
"6. È assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonché, per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e ridurre i tempi di viaggio".
6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorità, tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali l'integrale completamento della "Pontremolese" e della "Orte-Falconara".
7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986, n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi.
8. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati, salvo le seguenti rideterminazioni:
a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;
b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicuerezza del lavoro.
9. Ai fondi necessari per il finaziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
10. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.
11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelelgrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:
a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.
12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza.
((49))
13. I comuni gi impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere.
Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il contributo è corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato. Il relativo onere è valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni.
14. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonché per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Società dello stretto di Messina.
15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
16. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione sui finanziamenti sino ad oggetti erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabilito dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi.
17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquiennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera d), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonché la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b) del quarto comma del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.
18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a società cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonché l'Ente Ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. (9)(16)
19. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere b) e c), della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilità già autorizzate.
20. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attività di interporto, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvederà alla ripartizione delle somme stanziate e definirà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione.
21. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del decreto- legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
22. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a predisporre e dare immediato avviso ad un piano di riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttività, risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.
23. COMMA SOPPRESSO DA D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243.
24. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale. Il piano è articolato in programmi annuali.
25. Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restanto comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonché a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.
26. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
27. Il limite di mutui che il comune di Roma è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è elevato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 per la progettazione e la realizzazione del collegamento del sistema delle linee metropolitane di Roma con Tor Vergata. Il relativo onere di ammortamento è valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989.

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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 1989, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a due anni."

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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 15 dicembre 1990, n. 385 ha disposto (con l'art. 2, comma 6)
che "Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prorogato a due anni dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è ulteriormente prorogato di un anno."

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AGGIORNAMENTO (49)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 359) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".