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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 544

Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1988
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Testo in vigore dal:  31-12-1988

Art. 3

(Miglioramenti delle pensioni superiori al
trattamento minimo)
1. Con effetto dal 1› gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione delle pensioni conseguite con una anzianità conributiva superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1› gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1› gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione di anno.
Nota all'art. 3, comma 1:
Gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 140/1985 (per il titolo vedere nota precedente) sono i seguenti:
"Art. 5 (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1› gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1› luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1› maggio 1968;
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› maggio 1968-31 dicembre 1971;
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1972-31 dicembre 1977;
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1978-30 giugno 1982".