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LEGGE 27 ottobre 1988, n. 467

Partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA).

note: Entrata in vigore della legge: 20/11/1988
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Testo in vigore dal:  20-11-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, del quale l'Italia fa parte in virtù della legge 3 dicembre 1977, n. 885.
2. Ai suddetti fini è stabilito un contributo di lire 13.493.216.000 per l'anno 1986, da versarsi in un'unica rata.

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
La legge n. 885/1977 reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976".